Il credito d’imposta Formazione 4.0
Il credito d’imposta Formazione 4.0 è rivolto alle aziende che investono in attività formative
incentrate sulle conoscenze tecnologiche, mettendo in atto una ridefinizione della disciplina degli
incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Industria 4.0, oggi, Impresa 4.0” e, in particolare,
di quelli concernenti gli investimenti in beni strumentali, in attività di ricerca e sviluppo,
innovazione tecnologica e altre attività innovative e in formazione 4.0. Il credito d’imposta
Formazione 4.0 è stato prorogato per tutto il 2021 fino al 2022 ed è attualmente
considerato come una delle misure più importanti per la formazione dei lavoratori.
Il credito fa riferimento alle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di
formazione 4.0, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore dedicate ai corsi. I recuperi
riconosciuti sono i seguenti:
- 70% delle spese per le piccole imprese (massimo annuale di 300.000€)
- 50% delle spese per le medie imprese (massimo annuale di 250.000€)
- 30% delle spese per le grandi imprese (massimo annuale di 250.000€)
Il credito può arrivare a coprire il 60% delle spese solo se la formazione interessa lavoratori
dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.
Proprio per questo sono state inserite alcune novità, tra le più importanti l’ampliamento delle
spese ammissibili.
Tra queste si annoverano:
- Le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- I costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi
al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza
diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da
riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio,
ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori
con disabilità;
- I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- Le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette
(spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti
hanno seguito la formazione.
Chi rientra tra i lavoratori svantaggiati?
- I giovani con meno di 25 anni che abbiano terminato il ciclo formativo da più di due anni, ma
non abbiano ancora trovato il primo impiego retribuito regolarmente.
- I lavoratori extracomunitari che si muovono all’interno degli stati membri della comunità
europea cercando un’occupazione.
- Chi appartiene alla minoranza etnica di uno stato membro, con la volontà di migliorare le
proprie conoscenze linguistiche, la propria formazione professionale o la propria esperienza
lavorativa per incrementare la possibilità di ottenere un’occupazione stabile.
- Persone che desiderano cominciare o riprendere un’attività lavorativa e che non lavorano da
almeno due anni, in particolare quei soggetti che hanno dovuto abbandonare l’attività lavorativa
per difficoltà nel conciliare la vita lavorativa e la vita familiare.
- I lavoratori adulti che vivono da soli con uno o più figli a carico.
- I lavoratori privi di un titolo di studio, di livello secondario o equivalente, oppure over 50
privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo.
- Chi è o è stato affetto, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale.
- I lavoratori che, in seguito ad una pena detentiva, non abbiano ancora ottenuto il primo impiego
retribuito regolarmente.
- Le lavoratrici con residenza in un’area geografica di livello nuts II, nella quale il tasso
medio di disoccupazione sia al di sopra del 100% della media comunitaria da almeno due anni
civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di
disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti.
- I disoccupati di lunga durata, ossia che non hanno occupazione da 12 dei 16 mesi precedenti o
per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di giovani al di sotto dei 25 anni.
- I soggetti con invalidità fisica, psichica e sensoriale, gli ex degenti di istituti
psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico.
- I minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare.
- I condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis,
47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n.
663.
Quali sono le spese che rientrano nella Formazione 4.0?
In seguito alla legge di bilancio 2021 ha rafforzato il credito d’imposta per la formazione 4.0.
sono state incluse, nella base di calcolo, ulteriori voci di spesa, come quella relativa ai
formatori per le ore di partecipazione alla formazione.
In generale, le spese incluse nella misura sono le seguenti:
- Le spese del personale relative ai formatori per le ore di formazione;
- I costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi
al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento degli strumenti
e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di
formazione);
- I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- Le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette
(spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore di formazione.
- Continuano ad essere escluse le spese di alloggio, tranne quelle minime sostenute per lavoratori
con disabilità.
- Il governo ha eliminato il vincolo relativo alla presenza di un rapporto di lavoro subordinato,
il che consente la partecipazione a tali percorsi formativi anche degli imprenditori e non solo
dei dipendenti.